Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25817 - pubb. 02/09/2021
Concordato preventivo: il Tribunale di Treviso fa applicazione del cram down al voto negativo degli enti
Tribunale Treviso, 08 Luglio 2021. Pres. Casciarri. Est. Di Tullio.
Concordato preventivo – Cram down dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie di cui all’art. 3, comma 1 bis, del decreto-legge n. 125/2020 convertito in legge n. 159/2020 – Applicabilità alle procedure pendenti
Cram down dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie di cui all’art. 3, comma 1 bis, del decreto-legge n. 125/2020 convertito in legge n. 159/2020 – Voto negativo – Insindacabilità del voto espresso dall’amministrazione finanziaria
La modifica al quarto comma dell’art. 180 l.f., in tema di c.d. cram down dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (di cui all’art. 3, comma 1 bis, del decreto-legge n. 125/2020 convertito in legge n. 159/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 dicembre 2020) è applicabile anche alle procedure pendenti alla data dell’entrata in vigore della citata modifica legislativa in ragione della natura processuale delle disposizioni in tema di omologazione del concordato preventivo e del generale principio “tempus regit actum”.
La norma sul c.d. cram down dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (di cui all’art. 3, comma 1 bis, del decreto-legge n. 125/2020 convertito in legge n. 159/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 dicembre 2020) trova applicazione non solo quando l’amministrazione finanziaria e/o gli enti previdenziali non si siano pronunciati sulle proposte loro formulate, ma anche quando si siano pronunciati rigettando la proposta; l’espressione “mancanza di voto” utilizzata dalla norma va, infatti, intesa come riferita alla mancanza di un voto che consenta l’approvazione della proposta di concordato e comprende quindi tanto il silenzio quanto il diniego espresso.
In proposito, è opportuno precisare che non osta all’adozione di detta interpretazione la pretesa insindacabilità del voto negativo espresso dall’amministrazione e ciò in ragione del recente arresto della sezioni unite della Corte di cassazione, le quali hanno sancito che le controversie in questione rientrano nella giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, “considerata l’obbligatorietà di tali proposte nell’ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all’istituto in esame, dell’interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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