Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16782 - pubb. 23/02/2017

Fallimento di impresa estera con sede secondaria in Italia e rappresentante autorizzato a stare in giudizio limitatamente a specifici affari

Tribunale Treviso, 28 Giugno 2016. Pres., est. Fabbro.


Fallimento – Dichiarazione – Impresa con sede all’estero con sede secondaria in Italia – Rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c. – Mancanza di procura generale o riconducibile allo specifico settore



Difetta la giurisdizione del giudice italiano per la dichiarazione di fallimento dell’impresa con sede all’estero che abbia in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c. nell’ipotesi in cui al rappresentante non sia stata conferita una procura generale, bensì limitata ad affari determinati, sicché soltanto in relazione a tali affari vale il criterio di collegamento stabilito dall'art. 3 l. 218/1995, e resta a carico dell'attore l'onere di provare l'esistenza di un rapporto institorio generale o di settore riconducibile al procedimento per dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Mirco Trevisan


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