Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9920 - pubb. 22/01/2014
Usura, conversione del mutuo usurario in mutuo gratuito e applicazione a tutti i tipi di interesse, anche moratori
Appello Venezia, 18 Febbraio 2013. Est. Antonella Zampolli.
Usura - Sanzione contenuta nell'articolo 1815, comma 2, c.c. - Conversione del mutuo usurario in mutuo gratuito - Abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore - Limite oggettivo della soglia di usura - Applicazione a qualunque somma dovuta a titolo di interesse legale, convenzionale, corrispettivo o moratorio.
L'articolo 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e, a seguito della revisione legislativa operata dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24 - di conversione del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394 - esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all'esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo costituito dalla soglia di cui all'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 108 del 1996 (tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativa alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà). La sanzione così stabilita dell'abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma dovuta a titolo di interesse legale o convenzionale, agli interessi corrispettivi ed anche a quelli moratori, con la sola esclusione del caso in cui i rapporti contrattuali che hanno dato luogo alla applicazione degli interessi siano già esauriti alla data dell'entrata in vigore della legge 108/1996. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea
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