Fallimento e procedure concorsuali - Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Introduzione da parte del legislatore delegato di una disposizione che esclude la possibilità della dichiarazione d'ufficio del fallimento - Asserito contrasto col tenore letterale e logico della legge di delega, in cui mancherebbero corrispondenti principi e criteri direttivi - Asserita esorbitanza dai limiti imposti al legislatore delegato dalla legge di delega - Insussistenza - Adeguamento, in base al principio espresso del "necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti", al tendenziale principio del ne procedat iudex ex officio dell'ordinamento processuale civile - Non fondatezza della questione
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