Testo Unico Bancario
VIGILANZA
Capo I
Vigilanza sulle banche
Art. 52-ter
Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. La Banca d’Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
2. La Banca d’Italia tiene conto dei criteri di cui all’articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
3. La Banca d’Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall’articolo 5.
4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l’articolo 52-bis, commi 3 e 4.
4-bis. La Banca d’Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d’Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d’Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU (2).
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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 18, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 13, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.