Testo Unico Bancario
VIGILANZA
Capo I
Vigilanza sulle banche
Art. 53
Vigilanza regolamentare
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione (1);
d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d) (2) (3).
2. (Abrogato) (4)
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un’autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d’Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (5).
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l’utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali (6).
3. (Abrogato) (7).
4. La Banca d’Italia disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio (8).
4-bis. (Abrogato) (9).
4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione (10).
4-quater. La Banca d’Italia disciplina i conflitti d’interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica (11).
4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell’assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge (12).
4-sexies. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell’Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria (13).
----------------------
(1) Lettera sostituita dall’art. 22, comma 2, lett. a), n. 1, l. 15 dicembre 2011, n. 217.
(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 19, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 19, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 5, decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 19, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(8) Comma sostituito prima dall’art. 8, comma 1, lett. a), l. 28 dicembre 2005, n. 262, quindi dall’art. 1, comma 4, lett. a), decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 e, successivamente, dall’art. 1, comma 19, lett. d), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(9) Comma inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262, e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 4, lett. b), decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.
(10) Comma inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262.
(11) Comma inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 4, lett. c), decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 e dall’art. 1, comma 19, lett. e), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(12) Comma inserito dall’art. 1, comma 19, lett. f), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(13) Comma inserito dall’art. 1, comma 19, lett. f), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.