Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo III
Partecipazioni nelle banche (1)

Art. 20

Obblighi di comunicazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La Banca d’Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche (2).

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d’Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l’accordo si riferisce. Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso (3).

3. La Banca d’Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione (4). La Banca d’Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2 (5).

4. La Banca d’Italia, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera c), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
(2) Comma sostituito prima dall’art. 9.6, comma 1, lett. a), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente dall’art. 1, comma 1, lettera e), n. 1, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
(3) Comma così modificato prima dall’art. 9.6, comma 1, lett. b), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente dall’art. 1, comma 1, lettera e), n. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
(4) Comma così modificato dall’art. 9.6, comma 1, lett. c), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera e), n. 3, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.