Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo III
Partecipazioni nelle banche (1)
1. La Banca d’Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche (2).
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d’Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l’accordo si riferisce. Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso (3).
3. La Banca d’Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione (4). La Banca d’Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2 (5).
4. La Banca d’Italia, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.