Testo Unico Bancario
BANCHE
Capo III
Partecipazioni nelle banche (1)
Art. 19
Autorizzazioni (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. È soggetta ad autorizzazione preventiva l’acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute (3).
2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa (4).
3. L’autorizzazione è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1 (5).
4. (Abrogato) (6).
5. L’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell’articolo 25; l’idoneità, ai sensi dell’articolo 26, di coloro che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio (7).
5-bis. La Banca d’Italia propone alla BCE di negare l’autorizzazione all’acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca (8).
5-ter. Quando l’acquisizione viene effettuata nell’ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d’Italia (9).
6. (Abrogato) (10)
7. (Abrogato) (11)
8. La Banca d’Italia dà notizia al Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3. (12).
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all’acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto (13).
9. La Banca d’Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l’altro: i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell’applicazione dei medesimi commi; i criteri per l’individuazione dei casi di influenza notevole; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell’acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter (14).
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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera c), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
(2) Articolo sostituito dall’art. 9.5, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 1, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 11, lett. a), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 11, lett. b), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 11, lett. c), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(6) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 3, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e, da ultimo, soppresso dall’art. 1, comma 11, lett. d), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(7) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 4, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, successivamente modificato dall’art. 1, comma 10, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 e, da ultimo, così modificato dall’articolo 1, comma 11, lett. e), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 11, lett. f), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 11, lett. f), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(10) Comma abrogato dall’art. 14, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La disposizione abrogata così recitava: "I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d’impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d’Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti".
(11) Comma abrogato dall’art. 14, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La disposizione abrogata così recitava: "La Banca d’Italia nega o revoca l’autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa".
(12) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 5, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 11, lettera g), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(13) Comma inserito dall’art. 39, decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 e, successivamente, così modificato dall’art. 14, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(14) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 6, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, successivamente modificato dall’art. 1, comma 10, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 11, lett. h), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.