TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 83-ter

Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.

II. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.


GIURISPRUDENZA

Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione o agli atti esecutivi - Proposizione, nel corso del procedimento esecutivo, mediante atto iscritto al ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell’atto al giudice dell’esecuzione - Impugnabilità con l’opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Ragioni

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In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 24 Aprile 2023, n. 10898.