TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE I
Dell'introduzione della causa


Art. 76

Potere delle parti sui fascicoli
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sui diritti di copia. (1)

II. Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (2)

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(1) L’art. 4, comma 3, lettera i), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito dopo le parole «gli atti e i documenti» le seguenti: «prodotti su supporto cartaceo e», ed ha sostituito le parole «le leggi sul bollo» con le seguenti: «le leggi sui diritti di copia».
(2) Comma inserito dall’art. 4, comma 3, lettera i), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

GIURISPRUDENZA

Processo civile – Formazione del fascicolo – Documenti – Principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova – Effetti sul giudizio d’appello

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Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.


Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.


Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.


Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.


Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2023, n. 4835.


Processo civile – Formazione del fascicolo – Fascicolo cartaceo e fascicolo informatico – Distinzione – Effetti – Giudizio di appello – Mancato trasferimento dei fascicoli

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Il fascicolo cartaceo deve considerarsi fattispecie diversa da quella del fascicolo informatico e la disciplina che regola il deposito, l'accesso ed il ritiro del primo, in quanto basata sul presupposto della materialità dello stesso, risulta incompatibile con quella dettata in relazione al secondo che, all'opposto, si fonda sulla sua dematerializzazione, conseguendone che, in tema di processo civile telematico, l'adozione del fascicolo informatico, che, da un lato raccoglie in forma dematerializzata gli atti e i documenti da chiunque formati nel processo, e dall'altro è sempre accessibile dalle parti e dal giudice, che possono in qualunque momento estrarne copia informatica, ha comportato in via generale l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli articoli 168 e 169 c.p.c., 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c., salvo restando, comunque, l'obbligo per le cancellerie di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, d.P.R. n. 123 del 2001, ed ai sensi dell'articolo 9, comma 3, d. m. n. 44 del 2011, e dell'articolo 22, comma 5, del codice dell'amministrazione digitale.


In base al principio di acquisizione probatoria, il giudice di appello, alla cui cancelleria non siano stati trasferiti i fascicoli di parte formati in modalità cartacea nel precedente grado del giudizio, non potrà decidere assumendo come non prodotti i mezzi istruttori in essi contenuti e che siano stati ammessi in primo grado.


Tuttavia, qualora, in ragione della mancata disponibilità dei medesimi, egli dovesse ritenere di non poter valutare la fondatezza dei motivi di gravame, considerando che l'appello è un giudizio revisionale finalizzato alla riforma della decisione di primo grado ed essendo quest'ultima sostenuta da una presunzione di legittimità, dovrà confermare la sentenza di prime cure. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2023, n. 4835.


Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte di quest'ultimo - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. - Necessità - Fondamento.
Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una "revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 17 Dicembre 2021, n. 40606.


Concordato Preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 L.F. – Sospensione feriale dei termini ex art. 1 L. n. 742/1969 – Decreto di dichiarazione di urgenza del procedimento ex art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 – Comunicazione al debitore – Insussistenza – Onere di conoscenza del provvedimento mediante consultazione del fascicolo processuale – Sussistenza.
La normativa generale del codice di rito (cfr. art. 136 c.p.c.) non prevede alcuna comunicazione del provvedimento emesso sotto forma di decreto, essendo affidata alle singole disposizioni di legge l’eventualità che sia portato a conoscenza dell’interessato o tramite comunicazione con biglietto di cancelleria, ovvero tramite notificazione nelle forme di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.. Sulla scorta di tale premessa, non vi è nessun obbligo, in capo alla cancelleria fallimentare, di comunicare al debitore il decreto con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, è dichiarata l’urgenza del procedimento attivato a seguito di domanda di concordato con riserva ex art. 161 comma 6 legge fall. Ne consegue che il debitore è onerato della consultazione del fascicolo di ufficio - avendone pieno diritto in ragione dell’art. 76 disp. att. c.p.c. - onde essere adeguatamente edotto del provvedimento predetto ed evitare di incorrere, causa il venire meno della sospensione feriale dei termini ex art. 1 L. n. 742 del 7 ottobre 1969, nell’infruttuosa decorrenza del termine concesso per il deposito del piano e della proposta di concordato. (Paolo Martini) (riproduzione riservata) Tribunale Massa, 09 Ottobre 2015.