TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE I
Dell'introduzione della causa
Art. 76
Potere delle parti sui fascicoli
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sui diritti di copia. (1)
II. Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (2)
(1) L’art. 4, comma 3, lettera i), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito dopo le parole «gli atti e i documenti» le seguenti: «prodotti su supporto cartaceo e», ed ha sostituito le parole «le leggi sul bollo» con le seguenti: «le leggi sui diritti di copia».
(2) Comma inserito dall’art. 4, comma 3, lettera i), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.