Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14008 - pubb. 15/01/2016

Concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 L.F., dichiarazione di urgenza del procedimento ex art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, comunicazione al debitore del provvedimento

Tribunale Massa, 09 Ottobre 2015. Pres., est. Fabbrizzi.


Concordato Preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 L.F. – Sospensione feriale dei termini ex art. 1 L. n. 742/1969 – Decreto di dichiarazione di urgenza del procedimento ex art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 – Comunicazione al debitore – Insussistenza – Onere di conoscenza del provvedimento mediante consultazione del fascicolo processuale – Sussistenza



La normativa generale del codice di rito (cfr. art. 136 c.p.c.) non prevede alcuna comunicazione del provvedimento emesso sotto forma di decreto, essendo affidata alle singole disposizioni di legge l’eventualità che sia portato a conoscenza dell’interessato o tramite comunicazione con biglietto di cancelleria, ovvero tramite notificazione nelle forme di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.. Sulla scorta di tale premessa, non vi è nessun obbligo, in capo alla cancelleria fallimentare, di comunicare al debitore il decreto con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, è dichiarata l’urgenza del procedimento attivato a seguito di domanda di concordato con riserva ex art. 161 comma 6 legge fall. Ne consegue che il debitore è onerato della consultazione del fascicolo di ufficio - avendone pieno diritto in ragione dell’art. 76 disp. att. c.p.c. - onde essere adeguatamente edotto del provvedimento predetto ed evitare di incorrere, causa il venire meno della sospensione feriale dei termini ex art. 1 L. n. 742 del 7 ottobre 1969, nell’infruttuosa decorrenza del termine concesso per il deposito del piano e della proposta di concordato. (Paolo Martini) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Paolo Martini – Avvocato e Dottore Commercialista in Carrara


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