Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO I
Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
SEZIONE I
Delle opposizioni all'esecuzione
Art. 616
Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter. (1)
(1) L’art. 3, comma 7, lettera s) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.».