Codice di Procedura Civile
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO I
Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
SEZIONE II
Delle opposizioni agli atti esecutivi
Art. 617
Forma dell'opposizione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. (1)
II. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. (1)
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(1) Le parole «venti giorni» hanno sostituito le parole «cinque giorni», in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.