Codice di Procedura Civile
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO I
Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
SEZIONE I
Delle opposizioni all'esecuzione
Art. 616
Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
I. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO I
Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
SEZIONE I
Delle opposizioni all'esecuzione
Art. 616
Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione (1)
I. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 14 l. 24 febbraio 2006, n. 52.
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO I
Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
SEZIONE I
Delle opposizioni all'esecuzione
Art. 616
Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione
I. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. [...] (1)
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(1) Periodo soppresso dall’art. 49, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69. In base all’art. 58 della citata legge, la modifica si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e ciò a differenza delle altre modifiche apportate dalla medesima legge che si applicano ai giudizi instaurati dopo tale data (art. 58, comma 2, legge cit.).
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO I
Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
SEZIONE I
Delle opposizioni all'esecuzione
Art. 616
Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione
I. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter. (1)
(1) L’art. 3, comma 7, lettera s) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.».