TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 59
Dichiarazione di contumacia

I. La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.