TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 59

Dichiarazione di contumacia
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.


GIURISPRUDENZA

Disposizione sull'ora contumaciale - Carattere generale - Esclusione - Fondamento.
In tema di disciplina delle udienze, l'art. 59 disp. att. c.p.c., per il quale la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace, a norma dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c., "quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura della udienza", detta una norma speciale per la prima udienza del procedimento davanti al giudice di pace, senza che possa desumersene un principio di carattere generale, valevole per tutte le udienze di trattazione e per tutti i giudizi, ostandovi il silenzio dell'art. 83 disp. att. c.p.c., che pure disciplina la trattazione delle cause, e la "ratio" della norma speciale, correlata al disposto dell'art. 171 c.p.c., il quale, nel consentire alla parte di costituirsi direttamente in prima udienza, ha inteso limitare l'onere dell'altra parte, tempestivamente costituitasi, di attendere la conclusione di tale udienza. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 12 Gennaio 2022, n. 822.


Ritardo della parte all'udienza civile – Necessità di attendere la cd. Ora contumaciale – Art. 59 disp. Att. c.p.c. – Non sussiste. .
L’art. 59 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui la dichiarazione di contumacia della parte non costituita nell’udienza di cui all’articolo 171 cod. proc. civ. è fatta “quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza”, non esprime un principio di portata generale, valido per tutte le udienze istruttorie, e non attribuisce, pertanto, alla parte il diritto di comparire entro sessanta minuti dall’orario fissato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. II, 19 Ottobre 2012, n. 18048.