TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 54
Determinazione dei giorni d'udienza

I. Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.