Fallimento - Compenso del curatore - Costo necessario ed ineliminabile della procedura - Liquidazione giudiziale di ausiliario di giustizia, esecutiva ex art. 53 disp. att. c.p.c..
Il compenso spettante al curatore deve qualificarsi non già come mero debito della massa, al pari delle obbligazioni contratte dal medesimo curatore nel corso della procedura ed in funzione della medesima, bensì come "costo" necessario ed ineliminabile della procedura, in quanto "condicio sine qua non" della procedura stessa, che, senza il curatore, non potrebbe aver corso. È proprio per questa ragione che il compenso del curatore, al pari delle spese di giustizia, deve essere pagato prima dei debiti della massa, non nell'ambito di un progetto di riparto, ma sulla base della sola liquidazione operata dal tribunale ed immediatamente, trattandosi di liquidazione giudiziale di un ausiliario di giustizia, esecutiva ex art. 53 disp. att. c.p.c. Non senza ragione, quindi, la legge fallimentare impone che la liquidazione del compenso in questione avvenga subito dopo il rendiconto e prima del riparto finale, rendendo chiaro come quest’ultimo debba attuarsi distribuendo le somme realizzate al netto di quanto spettante al curatore a titolo di compenso. Tale conclusione si rende a maggior ragione evidente nei casi di parziale insufficienza dell'attivo, nei quali, operando diversamente, ossia destinando l'attivo prioritariamente ai crediti prededucibili e lasciando non pagate le spese di giustizia, si arrecherebbe un danno ingiusto all'Erario, ponendo dette spese a carico della collettività pur in presenza di risorse sufficienti a farvi fronte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 09 Gennaio 2014. Segue...