TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO V
Delle persone che possono assistere il giudice

Art. 53
Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi

I. I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.