Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE I
Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi


Art. 371-bis

Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole « atto di integrazione del contraddittorio », deve essere depositato [...] (1), a pena di improcedibilità entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

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(1) L’art. 3, comma 4, lettera l) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso le parole «nella cancelleria della Corte stessa».