Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE I
Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi
Art. 371
Ricorso incidentale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
II. La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione [...]. (1)
III. Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.
IV. Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente. (2)
V. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.
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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 27, lett. g) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha inserito le parole «con atto depositato» e ha soppresso le parole «, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale». L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.".
(2) Comma modificato dall'art. 3, comma 27, lett. g) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha sostituito la parola «notificato» con la prola «depositato» alla seguente. L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.".