Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE I
Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi
Art. 371
Ricorso incidentale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
II. La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione.
III. Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.
IV. Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma (1).
V. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.
(1) L’art. 3, comma 4, lettera i) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al quarto comma le parole «a norma dell'articolo precedente» con le seguenti: «entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma».