TITOLO I
Del pubblico ministero


Art. 3

Intervento davanti al collegio
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositare telematicamente o intervenendo (1) all'udienza.

II. Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono riportate a verbale (2).

III. Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione.

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(1) L’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o» con le seguenti: «mediante comparsa da depositare telematicamente o intervenendo».
(2) L’art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo comma le parole «inserite nel ruolo di udienza» con le seguenti: «riportate a verbale».