Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VI
Del procedimento in contumacia

Art. 292

Notificazione e comunicazione di atti al contumace (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza (2).

II. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.

III. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

IV. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

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(1) La Corte cost., con sentenza 28 novembre 1986, n. 250, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al giudice di pace.
(2) La Corte cost., con sentenza 6 giugno 1989, n. 317, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, in relazione all'art. 215 n. 1, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.


GIURISPRUDENZA


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