Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Del procedimento in contumacia
Art. 292
Notificazione e comunicazione di atti al contumace
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa [...] (1).
II. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito [...] (2).
III. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
IV. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
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(1) L’art. 3, comma 2, lettera nn), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «con ordinanza».
(2) L’art. 3, comma 2, lettera nn), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale».
(1) L’art. 3, comma 2, lettera nn), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «con ordinanza».
(2) L’art. 3, comma 2, lettera nn), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale».