Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Del procedimento in contumacia


Art. 293

Costituzione del contumace
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (1).

II. La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti [...] (2).

III. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

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(1) L’art. 3, comma 2, lettera oo), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «fino all'udienza di precisazione delle conclusioni» con le seguenti: «fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione».
(2) L’art. 3, comma 2, lettera oo), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo comma le parole «può avvenire» con la seguente: «avviene», ed ha soppresso le parole «in cancelleria o mediante comparizione all'udienza».


GIURISPRUDENZA


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