Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VI
Del procedimento in contumacia

Art. 293
Costituzione del contumace

I. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'articolo 189.

II. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

III. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VI
Del procedimento in contumacia

Art. 293
Costituzione del contumace

I. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. (1)

II. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

III. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

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(1) Comma così sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Del procedimento in contumacia


Art. 293
Costituzione del contumace

I. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (1).

II. La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti [...] (2).

III. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

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(1) L’art. 3, comma 2, lettera oo), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «fino all'udienza di precisazione delle conclusioni» con le seguenti: «fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione».
(2) L’art. 3, comma 2, lettera oo), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo comma le parole «può avvenire» con la seguente: «avviene», ed ha soppresso le parole «in cancelleria o mediante comparizione all'udienza».