Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Del procedimento in contumacia
Art. 291
Contumacia del convenuto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
II. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo e terzo (1) comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.
III. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.
(1) L’art. 3, comma 2, lettera mm) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al secondo comma, dopo le parole «171-bis, secondo», le seguenti: «e terzo».