Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Del procedimento in contumacia
Art. 290
Contumacia dell'attore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171, ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella comparsa di risposta (1), ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.
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(1) L’art. 3, comma 2, lettera ll) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito dopo le parole «se il convenuto ne fa richiesta» le seguenti: «nella comparsa di risposta».
(1) L’art. 3, comma 2, lettera ll) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito dopo le parole «se il convenuto ne fa richiesta» le seguenti: «nella comparsa di risposta».