Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VI
Del procedimento in contumacia
Art. 291
Contumacia del convenuto
I. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
II. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.
III. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VI
Del procedimento in contumacia
Art. 291
Contumacia del convenuto
I. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. (1)
II. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.
III. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
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(1) In base all’art. 46, comma 24, della l. 18 giugno 2009, n. 69, il primo comma dell’art. 291 si applica anche ai giudizi amministrativi e contabili. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VI
Del procedimento in contumacia
Art. 291
Contumacia del convenuto
I. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
II. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma. (1)
III. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.
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(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 23, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole «all'udienza fissata a norma del comma precedente» con le parole «anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Del procedimento in contumacia
Art. 291
Contumacia del convenuto
I. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
II. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo e terzo (1) comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.
III. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.
(1) L’art. 3, comma 2, lettera mm) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al secondo comma, dopo le parole «171-bis, secondo», le seguenti: «e terzo».