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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Del procedimento in contumacia

Art. 291

Contumacia del convenuto

I. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

II. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo e terzo (1) comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.

III. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.

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(1) L’art. 3, comma 2, lettera mm) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al secondo comma, dopo le parole «171-bis, secondo», le seguenti: «e terzo».