TITOLO V Ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale
CAPO I
Degli atti e dei provvedimenti
Art. 196-quater
Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il deposito degli atti processuali e dei documenti [...] (1) da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione. (2)
II. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.
III. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
IV. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità. (3)
(1) L’art. 4, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo,».
(2) Periodo sostituito dall’art. 4, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il periodo sostituito recitava: «Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.»
(3) Comma sostituito dall’art. 4, comma 5, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «IV. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.»