TITOLO V Ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale
CAPO I
Degli atti e dei provvedimenti


Art. 196-quater

Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il deposito degli atti processuali e dei documenti [...] (1) da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione. (2)

II. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.

III. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

IV. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità. (3)

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(1) L’art. 4, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo,».
(2) Periodo sostituito dall’art. 4, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il periodo sostituito recitava: «Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.»
(3) Comma sostituito dall’art. 4, comma 5, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «IV. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.»

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE - DEPOSITO DEL CONTRORICORSO - Processo telematico in cassazione - Mancato deposito del controricorso nel fascicolo informatico - Inammissibilità - Eccezione

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In tema di giudizio di cassazione, il mancato deposito del controricorso in forma telematica, imposto dall'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., comporta l'inammissibilità del deposito cartaceo salvo che, nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 370 c.p.c., l'intimato non lo reiteri nella prevista forma telematica. (massima ufficiale)

Cassazione Sez. Un. Civili, 05 Dicembre 2023, n. 33959.


Deposito telematico - Attività di accettazione del cancelliere - Valenza di certificazione della presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte - Esclusione - Fondamento

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Nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico. (massima ufficiale)

Cassazione Sez. Un. Civili, 11 Ottobre 2023, n. 28403.


Processo telematico in cassazione - Mancato deposito del ricorso nel fascicolo informatico - Improcedibilità - Concorso di una causa di inammissibilità del medesimo ricorso - Priorità della declaratoria di improcedibilità

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In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità. (massima ufficiale)

Cassazione Sez. Un. Civili, 24 Luglio 2023, n. 22074.


Concordato preventivo - Deposito della documentazione prescritta dall'art. 39 CCI

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In tema di concordato preventivo, l’art. 39 CCI non prevede alcuna esenzione dall’obbligo di deposito dei documenti ivi indicati.


[Nel caso di specie, la ricorrente, dopo aver provveduto alla integrazione di parte dei documenti mancanti, ha giustificato il mancato deposito di alcune annualità del libro giornale, del registro Iva e del libro beni ammortizzabili e inventari, ha giustificato l'omissione affermando "che l’invio telematico non è consentito dalla natura cartacea della documentazione e dalla rilevantissima mole della stessa" precisando che dette scritture sono comunque a disposizione presso la sede della società”.


Il Tribunale, rilevata l'inosservanza degli obblighi di cui all’art. 39 CCI, il quale non prevede alcuna esenzione dall’obbligo di deposito dei documenti ivi indicati, ha osservato che la ricorrente avrebbe potuto chiedere l’autorizzazione al deposito di copia cartacea di tale documentazione ai sensi dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c..] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Tribunale Nola, 11 Luglio 2023.