TITOLO V
Dei procedimenti speciali

Art. 194

Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto, questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice.