TITOLO V
Dei procedimenti speciali

Art. 195

Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione è approvato con decreto del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.

II. Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.


GIURISPRUDENZA

Divisione giudiziale – Sentenza contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti – Efficacia di titolo esecutivo – Conseguenze.
La sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, sicchè ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l'ulteriore detenzione. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 22 Agosto 2018, n. 20961.