TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO IV
Disposizioni comuni

Art. 182

Intimazione al detentore del pegno
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno è detenuto da altri.