Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Art. 18
Revisione dell'albo
I. L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Art. 18
Revisione dell'albo
I. L'albo è permanente. Ogni due anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. (1)
II. Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5. (2)
----------------
(1) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), numero 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha sostituito le parole «quattro anni» con le parole «due anni». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. d), numero 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."