TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Art. 178
Procedimento di rendiconto
I. Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.
II. Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.