Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Art. 174
Dichiarazione di residenza dell'offerente
I. Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.
TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Art. 174
Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente (1)
I. Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale (2). In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice (3).
(1) L’art. 4, comma 4, lettera e), numero 3) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente».
(2) L’art. 4, comma 4, lettera e), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito dopo le parole «nel quale ha sede il tribunale» le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale».
(3) L’art. 4, comma 4, lettera e), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto dopo le parole «presso la cancelleria» le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice».