TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 173-quinquies
Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto (1)

I. Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

II. L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

III. Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.

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(1) Articolo introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, e modificato dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006.
Le modifiche agli artt. 161-bis, 169-bis, 169-ter, 173, 173-bis, 173-ter, 173-quater, 173-quinquies, 179-bis, 179-ter e 181 si applicano anche alle procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006; quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore; l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 173-quinquies
Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo (1)

I. Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.

II. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.

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(1) Articolo sostituito, con effetto dal 27 febbraio 2010, dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 173-quinquies
Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo

I. Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli. (1)

II. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.

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(1) La legge 12 novembre 2011, n. 183, ha sostituito, con effetto dal 1 gennaio 2012, le parole: «a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma» con le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».

TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 173-quinquies
Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo

I. Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571. (1)

II. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.

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(1) Comma modificato dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica dalla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto.