TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 173-bis

Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

II. L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

III. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, [...] a mezzo posta ordinaria. (1)

IV. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti. La relazione di stima è redatta in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione. (2)

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(1) Comma modificato dall'art. 4, comma 11, lett. a), numero 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha soppresso le parole: «a mezzo telefax o». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
(2) Comma modificato dall'art. 4, comma 11, lett. a), numero 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 la quale ha aggiunto, in fine, il periodo: «La relazione di stima è redatta in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione.» Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".


GIURISPRUDENZA

Procedura esecutiva – Immobile abusivo – Acquisizione al patrimonio comunale – Improcedibilità – Perdita cauzione – Assegnazione

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Le vicende legate ai profili urbanistici dell’immobile pignorato rilevano nella vendita forzata ai fini di cui all’art. 173 bis disp. att. c.p.c., ovvero ai fini della relazione di stima dovendo l’abusività del bene essere segnalata ai potenziali interessati e, a fortiori, all’aggiudicatario, ma non inficiano in alcun modo la procedura esecutiva (cfr. Cass., sez. III, 11/10/2013 n. 23140).


L’acquisizione del cespite pignorato al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31,3° comma, del d.p.r. n. 380/2001 costituisce soltanto un elemento, non ancora definitivo tenuto conto di quanto previsto dall’art. 46, 5° comma, del citato d.p.r., della fattispecie a formazione progressiva dalla quale deriva la perdita della proprietà in capo all’esecutato e, con essa, della facoltà di ottenere la sanatoria delle opere abusive.
Pertanto la dichiarata improcedibilità dell’espropriazione conseguente alla trascrizione dell’acquisizione del bene subastato al patrimonio dell’Ente comunale, non fa venir meno la natura sanzionatoria della perdita della cauzione disposta ai sensi dell’art. 587 c.p.c., e non legittima la restituzione dell’importo all’aggiudicatario decaduto, considerato altresì che le somme versate a titolo di cauzione sono giustificate sia ex ante dalla partecipazione dell’aggiudicatario all’esperimento di vendita legittimamente bandito, sia ex post nel momento che sono state attribuite - quale massa attiva da distribuire per effetto della chiusura anticipata - al creditore pignorante, unico creditore avente titolo al riparto. (Rosanna Capasso) (riproduzione riservata)

Tribunale Napoli, 20 Giugno 2024.