Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34203 - pubb. 30/01/2026

Appello Genova su concordato semplificato e rilevanza del valore di liquidazione

Appello Genova, 23 Dicembre 2025. Pres. Silvestri. Est. Tarantola.


Concordato semplificato – Valore di liquidazione – Trasparenza informativa


Concordato semplificato – Assenza di proposte di acquisto e garanzie



Nel concordato semplificato il piano deve contenere un’indicazione completa e trasparente del valore di liquidazione, tanto più necessaria in considerazione dell’assenza del voto dei creditori e della funzione centrale dell’opposizione all’omologazione.


La proposta di concordato semplificato è dunque inammissibile quando difetta un adeguato raffronto tra i valori realizzabili mediante l’attuazione del piano e quelli conseguibili nell’alternativa della liquidazione giudiziale, tale da consentire la verifica del trattamento non deteriore dei creditori, tenendo altresì conto del fatto che non è sufficiente la mera indicazione del valore dei singoli beni, occorrendo una valutazione complessiva del compendio aziendale, comprensiva delle componenti immateriali e del know-how.


L’assenza di proposte di acquisto, di garanzie o di elementi idonei a rendere attendibili le previsioni di realizzo integra un grave difetto di ammissibilità del piano di concordato semplificato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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