Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 170
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti (1).
II. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
III. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, (1) nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
IV. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale. (2)
V. Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati. (3)
(1) L’art. 3, comma 2, lettera f), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al terzo comma, dopo le parole «si fanno», le seguenti: «all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,».
(2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera f), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «IV. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.»
(3) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, lettera f), numero 3) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.