Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti


Art. 170

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti (1).

II. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

III. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, (1) nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

IV. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale. (2)

V. Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati. (3)

____________________
(1) L’art. 3, comma 2, lettera f), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al terzo comma, dopo le parole «si fanno», le seguenti: «all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,».
(2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera f), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «IV. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.»
(3) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, lettera f), numero 3) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.


GIURISPRUDENZA


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