Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 170
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
I. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
II. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
III. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
IV. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme.
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 170
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
I. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti (1).
II. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
III. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
IV. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni. (2)
________________
(1) Ai sensi dell'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, le notificazioni e comunicazioni di cui al presente comma, sono effettuate per via telematica.
(2) La l. 28 dicembre 2005, n. 263, ha sostituito gli ultimi tre periodi del comma all'originario ultimo periodo, con effetto dal 1° marzo 2006.
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 170
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
I. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti (1).
II. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
III. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
IV. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. [Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni] (2)
________________
(1) Ai sensi dell'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, le notificazioni e comunicazioni di cui al presente comma, sono effettuate per via telematica.
(2) La legge 12 novembre 2011, n. 183, ha soppresso, con effetto dal 31 gennaio 2012, le parole da «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni». La l. 28 dicembre 2005, n. 263, aveva sostituito gli ultimi tre periodi del comma all'originario ultimo periodo, con effetto dal 1° marzo 2006.
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 170
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
I. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti (1).
II. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
III. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, (1) nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
IV. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale. (2)
V. Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati. (3)
(1) L’art. 3, comma 2, lettera f), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al terzo comma, dopo le parole «si fanno», le seguenti: «all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,».
(2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera f), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «IV. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.»
(3) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, lettera f), numero 3) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.