Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 171
Ritardata costituzione delle parti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.
II. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.
III. La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis (1), salva la disposizione dell'art. 291.
(1) L’art. 3, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al terzo comma le parole «con ordinanza del giudice istruttore» con le seguenti: «dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis».