TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Art. 162
Deposito del prezzo di assegnazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.