TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 161

Giuramento dell'esperto e dello stimatore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

II. L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.

III. Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. (1)

________________
(1) Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 che ha convertito il D.L. 27 giugno 2015, n. 83. La modifica si applica dalla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge.


GIURISPRUDENZA

Espropriazione forzata immobiliare – Compenso dell’esperto stimatore – Art. 161 co. 3 d.a. c.p.c. introdotto dal d.l. 83/2015 convertito con modificazioni dalla l. 132/2015 – Disapplicazione.
La dimidiazione del compenso (ex art. 13) prevista dall’art. 161 co. 3 disp. att. c.p.c., come introdotto dal d.l. 83/2016, unitamente alla previsione per cui il compenso finale dell’esperto stimatore, nominato ex art. 569 c.p.c., va liquidato al momento della vendita del bene e in base al valore di vendita, ossia un evento futuro e incerto (la vendita dell’immobile appunto), deve considerarsi contrario al diritto dell’Unione Europea e agli artt. 3, 36, 41, 117 Cost. e va dunque disapplicata. (Giulio Borella) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza, 15 Giugno 2016.