Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Art. 161-bis
Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.
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(1) Articolo inserito dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, con effetto dal 1° marzo 2006.
Le modifiche agli artt. 161-bis, 169-bis, 169-ter, 173, 173-bis, 173-ter, 173-quater, 173-quinquies, 179-bis, 179-ter e 181 si applicano anche alle procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006; quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore; l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.