TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 161-ter

Vendite con modalità telematiche
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

II. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche. (1)

________________
(1) Periodo aggiunto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica si applica decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.


GIURISPRUDENZA

Esecuzione immobiliare – Asta telematica – Assistenza tecnica – Indefettibilità – Configurabilità – Assenza – Aggiudicazione – Vizio radicale


Esecuzione immobiliare – Asta telematica – Assistenza tecnica – Definizione


Esecuzione immobiliare – Asta telematica – Assistenza tecnica – Principio di effettività rimediale – Interpretazione comunitariamente orientata – Doverosità

.

Il difetto di continuità del servizio di assistenza tecnica costituisce, ad una valutazione allo stato degli atti, vulnus insuperabile della regolarità della procedura telematica che, proprio per la sua tecnicità e elevata specializzazione, non può svolgersi in difetto di una costante e specifica assistenza, da parte del gestore, idonea a monitorare e a governare eventuali disfunzioni del sistema, con la conseguenza che la sua assenza è idonea a ingenerare un vizio radicale dell’intervenuta aggiudicazione.


L’assistenza tecnica non deve attualizzarsi necessariamente, con concreti e specifici atti di ausilio per i partecipanti all’asta telematica, ma deve costituire l’oggetto di una facoltà di utilizzo, lasciata al partecipante alla gara e che lo stesso astante deve poter attivare, ogniqualvolta ve ne sia la necessità o l’opportunità per la problematiche tecniche, di qualunque natura, emerse in sede di partecipazione.


Per quanto si verta in materia esecutiva non oggetto di una specifica competenza comunitaria, salvo che per aspetti specifici come la lotta al riciclaggio, deve ritenersi che la ritenuta imprescindibilità dell’assistenza tecnica sia in linea anche con quel principio di effettività rimediale - di fonte anche sovranazionale negli artt. 6 e 13 CEDU e 47 CDFUE - che deve ritenersi estendibile dal paino strettamente processuale a quello dei poteri partecipativi e, in genere, delle facoltà endoprocedimentali. Ciò in quanto è indubbio che la tutela delle situazioni giuridiche, come l’aspettativa a rendersi aggiudicatario del bene anelato, debba essere garantita, se possibile, ai fini della tempestività, prima dall’eventuale, successivo, vaglio giurisdizionale (che anche, alla stregua dell’evoluzione dell’ordinamento processuale), deve ritenersi ricondotto ad una funzione di extrema ratio, proprio perché «risorsa indefettibile ma limitata». (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Tribunale Brindisi, 27 Marzo 2025.