Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Art. 161-ter
Vendite con modalità telematiche (1)
I. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
II. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.
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(1) Articolo inserito, con effetto dal 27 febbraio 2010, dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Art. 161-ter
Vendite con modalità telematiche
I. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
II. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche. (1)
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(1) Periodo aggiunto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica si applica decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.