TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 161-bis

Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.

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(1) Articolo inserito dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, con effetto dal 1° marzo 2006.
Le modifiche agli artt. 161-bis, 169-bis, 169-ter, 173, 173-bis, 173-ter, 173-quater, 173-quinquies, 179-bis, 179-ter e 181 si applicano anche alle procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006; quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore; l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.


GIURISPRUDENZA

Espropriazione immobiliare - Vendita - Versamento del prezzo

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La fattispecie disciplinata dall’art. 161 bis disp. att. c.p.c. disciplina un accordo processuale avente ad oggetto "il rinvio della vendita" che coinvolge anche parti estranee al processo da individuarsi in coloro che, avendo presentato una valida irrevocabile offerta d’acquisto del bene staggito, abbiano acquisito una posizione differenziata dagli altri consociati collegata al regolare ed effettivo svolgimento del procedimento di vendita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Verona, 06 Aprile 2023.


Espropriazione immobiliare - Vendita - Versamento del prezzo.
È inammissibile l’istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. in ipotesi di rinvio della vendita ex art. 161 bis disp. att. c.p.c., non potendosi interpretare la parola "rinvio" come "rinnovo", atteso che l’esigenza di tutelare l’affidamento degli offerenti impone di interpretare la disposizione come riferita ad un semplice differimento delle medesime operazioni di vendita e, in particolare, di quelle relative alla delibazione delle offerte ed all’eventuale gara tra gli offerenti che si svolge avanti al professionista delegato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Verona, 06 Aprile 2023.