Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Art. 159-bis
Nota d’iscrizione a ruolo del processo
esecutivo per espropriazione (1)
I. La nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.
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(1) Articolo aggiunto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014,
n. 162. La nuova disposizione si applica ai procedimenti esecutivi
iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014.
TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Art. 159-bis
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (1)
I. La parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione - I. La nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo. »